L’iscrizione avviene secondo la seguente procedura:
I. Accesso al servizio tramite strumenti digitali di autenticazione (SPID di persona fisica o giuridica, CNS, CIE) da parte di uno o più utenti che rappresentano l’operatore.
II. il RENTRI verifica il titolo di rappresentanza mediante interoperabilità con:
- a. il Registro delle imprese ai fini dell’identificazione dell’impresa e del titolo di rappresentanza detenuto dall’utente.
- b. l’Indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione e dei Gestori di Pubblici Servizi (di seguito Indice PA) ai fini dell’identificazione dell’Ente che sulla base di una comunicazione a mezzo PEC trasmessa dalla piattaforma, potrà confermare il titolo di rappresentanza detenuto dall’utente.
- c. l'Anagrafe Tributaria e INI PEC ai fini della validazione dell’identità dei soggetti, dotati di Partita IVA o codice fiscale che, sulla base di una comunicazione a mezzo PEC trasmessa dalla piattaforma, potranno confermare il titolo di rappresentanza detenuto dall’utente.
III. Creazione del profilo operatore tramite importazione dei dati del Registro imprese, da Indice PA o da altre banche dati ufficiali ed integrazione di eventuali ulteriori informazioni anagrafiche.
IV. Inserimento delle persone fisiche che, in qualità di soggetti incaricati, interni o esterni all’operatore, potranno utilizzare i servizi della piattaforma telematica per conto dell’operatore.
V. Inserimento delle unità locali dove l’operatore svolge l’attività, e, se obbligato, tiene uno o più registri di carico e scarico.
VI. Inserimento delle attività svolte presso l’unità locale (produzione, recupero, smaltimento, trasporto, intermediazione e commercio senza detenzione dei rifiuti).
VII. Inserimento delle eventuali deleghe ai soggetti di cui all’art. 18 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59.
VIII. Inserimento dei dati delle autorizzazioni se soggetto obbligato.
IX. Versamento, mediante l’interfaccia con la piattaforma per i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione (PagoPA), per ogni unità locale, del diritto di segreteria e del contributo annuo.
X. Trasmissione istanza di iscrizione al RENTRI per la quale non è necessaria la firma digitale.
L'istanza di iscrizione al RENTRI può essere compilata in più momenti in quanto i dati inseriti vengono salvati e conservati.
Eventuali ulteriori unità locali potranno essere inserite anche successivamente all’iscrizione.
I seguenti pulsanti consentono di avere maggiori dettagli su alcuni argomenti ( in costruzione )
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Trasferimento dell’unità locale
Nel caso di trasferimento di un'unità locale in una nuova ubicazione, l'operatore dovrà svolgere tutte le operazioni necessarie ad inserire ed attivare la nuova unità locale. L’unità locale non più attiva dovrà essere cancellata: prima della cancellazione l'impresa dovrà accertarsi di aver provveduto alla trasmissione di tutti i dati di cui all'art. 15 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59.
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Variazione del numero dei dipendenti
L’operatore iscritto al RENTRI può sempre aggiornare il dato relativo al numero dei dipendenti. Il dato relativo al numero dei dipendenti può essere aggiornato anche se lo stesso, in fase di iscrizione al RENTRI, è stato acquisito tramite interoperabilità con il Registro Imprese.
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Fusione per incorporazione
Nel caso di fusione per incorporazione di due o più imprese, l'impresa incorporata deve cancellare le unità locali iscritte al RENTRI. Prima della cancellazione, l'impresa incorporata dovrà accertarsi di aver provveduto alla trasmissione di tutti i dati di cui all'art. 15 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59. L'impresa incorporante, ovvero l’impresa che ha effettuato l'incorporazione, deve inserire, se già iscritta al RENTRI, le nuove unità locali e se non iscritta provvedere all’iscrizione al RENTRI inserendo le unità locali.
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Variazione del codice fiscale dell’operatore
Il codice fiscale è l'elemento identificativo univoco dell'impresa, una sua variazione comporta necessariamente la costituzione di una nuova impresa. Pertanto, l'impresa non più attiva (perché, ad esempio, incorporata in un'altra) dovrà cancellare la propria iscrizione al RENTRI e la nuova impresa dovrà effettuare una nuova iscrizione al RENTRI. L’impresa non più attiva, prima della cancellazione, deve aver provveduto alla trasmissione di tutti i dati di cui all'art. 15 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59.
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Cancellazione dell’operatore iscritto
È possibile effettuare la cancellazione di una o più unità locali al venir meno dei requisiti previsti dal D.M. 4 aprile 2023, n. 59 per l’iscrizione al RENTRI o al venir meno della volontà nel caso di iscrizione volontaria. Prima della cancellazione, l'operatore dovrà accertarsi di aver adempiuto agli obblighi di trasmissione di cui all'art. 15 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59.