Soggetti obbligati all'iscrizione al Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI)

Sono tenuti ad iscriversi al RENTRI, mediante l’accreditamento alla piattaforma telematica per il conferimento dei dati, i soggetti di cui all’art. 188-bis del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 così come modificato, da ultimo, dal D.lgs. 213 del 2022, di seguito riportati:

  1. gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
  2. i produttori di rifiuti pericolosi;
  3. gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
  4. i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
  5. i soggetti di cui all'art. 189, comma 3, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152, con riferimento ai rifiuti non pericolosi.

Per quanto riguarda i soggetti di cui al punto 5) sono ricompresi:
- i trasportatori di rifiuti non pericolosi;
- gli intermediari di rifiuti non pericolosi;
- i produttori di rifiuti non pericolosi di cui ai punti c) d) e g) dell'art. 184 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. con più di 10 dipendenti.

Si riporta di seguito la classificazione di cui all’articolo 184:
c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali diversi da quelli urbani;
d) i rifiuti speciali prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali diversi da quelli urbani;
g) i rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.

Tempistiche per iscrizione

  • soggetti che svolgono
    attività di trattamento
    :

    Gli operatori che svolgono attività di recupero e smaltimento di rifiuti si iscrivono a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025.

  • soggetti che svolgono
    attività di trasporto dei rifiuti

    Gli operatori che svolgono attività di recupero e smaltimento di rifiuti si iscrivono a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025.

  • soggetti che svolgono
    attività di intermediazione e commercio di rifiuti

    Gli operatori che svolgono attività di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti si iscrivono a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025.

  • produttori iniziali di rifiuti:
    in base al tipo di rifiuti ed numero di dipendenti

    Gli enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti si iscrivono a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025. Gli enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 e fino a 50 dipendenti compresi si iscrivono a decorrere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025. Gli enti o imprese produttori iniziali di soli rifiuti speciali pericolosi con un numero di dipendenti inferiore o uguale a 10 sono tenuti a iscriversi al RENTRI a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 . I produttori di rifiuti speciali pericolosi non rientranti in organizzazioni di ente e impresa sono tenuti a iscriversi al RENTRI a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026, a prescindere dal numero di dipendenti.

  • Iscrizione al RENTRI successiva alle tempistiche dell’art. 13 del D.M. 59/2023

    Nel caso in cui un operatore avvii l’attività soggetta all'obbligo di iscrizione al RENTRI successivamente alle tempistiche previste dall’art.13, comma 1 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59 e dal decreto direttoriale n. 97/2023, l’iscrizione, per come previsto dall’art. 12 comma 3 del citato decreto, deve essere effettuata prima di procedere alla prima annotazione sul registro cronologico di carico e scarico da tenersi in modalità digitale.

  • Iscrizione di operatori con più unità locali e diverse attività

    Se un operatore (impresa o un ente o altra organizzazione non ricompresa in ente o impresa) avesse meno di 50 dipendenti (NB: Il numero dei dipendenti è riferito alla totalità dei dipendenti presenti nell’impresa o nell’ente e non alla singola unità locale) e più unità locali così articolate: • unità locale A dove svolge attività di trasporto • unità locale B dove svolge attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione • unità locale C dove svolge attività di trattamento rifiuti • unità locale D dove produce rifiuti Le prime tre unità locali A, B e C si iscriveranno entro il 13 febbraio 2025. La quarta unità locale D si dovrà iscrivere - entro il 14/08/25 se i dipendenti sono più di 10 e fino a 50 dipendenti - entro il 13/02/2026 se i dipendenti sono inferiore o uguale a 10 Il contributo annuale che ciascuna unità locale dovrà versare (A, B e C) è pari a 100 € per il primo anno. Il contributo annuale che l’unità locale D dovrà versare per il primo anno è pari a: - 50 € se il numero dei dipendenti è più di 10 e fino a 50 dipendenti - 15 € se il numero dei dipendenti è inferiore o uguale a 10 Resta ferma la facoltà per l’unità locale D di iscriversi volontariamente in maniera anticipata rispetto alla scadenza. In questo caso il contributo annuale sarà comunque parametrato sul numero dei dipendenti.

Procedura di iscrizione

Si illustrano di seguito le modalità di iscrizione tramite il portale RENTRI

L’iscrizione avviene secondo la seguente procedura:
I. Accesso al servizio tramite strumenti digitali di autenticazione (SPID di persona fisica o giuridica, CNS, CIE) da parte di uno o più utenti che rappresentano l’operatore.
II. il RENTRI verifica il titolo di rappresentanza mediante interoperabilità con:
- a. il Registro delle imprese ai fini dell’identificazione dell’impresa e del titolo di rappresentanza detenuto dall’utente.
- b. l’Indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione e dei Gestori di Pubblici Servizi (di seguito Indice PA) ai fini dell’identificazione dell’Ente che sulla base di una comunicazione a mezzo PEC trasmessa dalla piattaforma, potrà confermare il titolo di rappresentanza detenuto dall’utente.
- c. l'Anagrafe Tributaria e INI PEC ai fini della validazione dell’identità dei soggetti, dotati di Partita IVA o codice fiscale che, sulla base di una comunicazione a mezzo PEC trasmessa dalla piattaforma, potranno confermare il titolo di rappresentanza detenuto dall’utente.
III. Creazione del profilo operatore tramite importazione dei dati del Registro imprese, da Indice PA o da altre banche dati ufficiali ed integrazione di eventuali ulteriori informazioni anagrafiche.
IV. Inserimento delle persone fisiche che, in qualità di soggetti incaricati, interni o esterni all’operatore, potranno utilizzare i servizi della piattaforma telematica per conto dell’operatore.
V. Inserimento delle unità locali dove l’operatore svolge l’attività, e, se obbligato, tiene uno o più registri di carico e scarico.
VI. Inserimento delle attività svolte presso l’unità locale (produzione, recupero, smaltimento, trasporto, intermediazione e commercio senza detenzione dei rifiuti).
VII. Inserimento delle eventuali deleghe ai soggetti di cui all’art. 18 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59.
VIII. Inserimento dei dati delle autorizzazioni se soggetto obbligato.
IX. Versamento, mediante l’interfaccia con la piattaforma per i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione (PagoPA), per ogni unità locale, del diritto di segreteria e del contributo annuo.
X. Trasmissione istanza di iscrizione al RENTRI per la quale non è necessaria la firma digitale.
L'istanza di iscrizione al RENTRI può essere compilata in più momenti in quanto i dati inseriti vengono salvati e conservati.
Eventuali ulteriori unità locali potranno essere inserite anche successivamente all’iscrizione.

I seguenti pulsanti consentono di avere maggiori dettagli su alcuni argomenti ( in costruzione )

Variazione della posizione iscritta

Si illustrano di seguito alcuni casi che comportano la variazione dell'iscrizione.

  • Trasferimento dell’unità locale

    Nel caso di trasferimento di un'unità locale in una nuova ubicazione, l'operatore dovrà svolgere tutte le operazioni necessarie ad inserire ed attivare la nuova unità locale. L’unità locale non più attiva dovrà essere cancellata: prima della cancellazione l'impresa dovrà accertarsi di aver provveduto alla trasmissione di tutti i dati di cui all'art. 15 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59.

  • Variazione del numero dei dipendenti

    L’operatore iscritto al RENTRI può sempre aggiornare il dato relativo al numero dei dipendenti. Il dato relativo al numero dei dipendenti può essere aggiornato anche se lo stesso, in fase di iscrizione al RENTRI, è stato acquisito tramite interoperabilità con il Registro Imprese.

  • Fusione per incorporazione

    Nel caso di fusione per incorporazione di due o più imprese, l'impresa incorporata deve cancellare le unità locali iscritte al RENTRI. Prima della cancellazione, l'impresa incorporata dovrà accertarsi di aver provveduto alla trasmissione di tutti i dati di cui all'art. 15 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59. L'impresa incorporante, ovvero l’impresa che ha effettuato l'incorporazione, deve inserire, se già iscritta al RENTRI, le nuove unità locali e se non iscritta provvedere all’iscrizione al RENTRI inserendo le unità locali.

  • Variazione del codice fiscale dell’operatore

    Il codice fiscale è l'elemento identificativo univoco dell'impresa, una sua variazione comporta necessariamente la costituzione di una nuova impresa. Pertanto, l'impresa non più attiva (perché, ad esempio, incorporata in un'altra) dovrà cancellare la propria iscrizione al RENTRI e la nuova impresa dovrà effettuare una nuova iscrizione al RENTRI. L’impresa non più attiva, prima della cancellazione, deve aver provveduto alla trasmissione di tutti i dati di cui all'art. 15 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59.

  • Cancellazione dell’operatore iscritto

    È possibile effettuare la cancellazione di una o più unità locali al venir meno dei requisiti previsti dal D.M. 4 aprile 2023, n. 59 per l’iscrizione al RENTRI o al venir meno della volontà nel caso di iscrizione volontaria. Prima della cancellazione, l'operatore dovrà accertarsi di aver adempiuto agli obblighi di trasmissione di cui all'art. 15 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59.

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